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Patti parasociali: validità della clausola c.d. russian roulette e criterio della meritevolezza di tutela giuridica ex art. 1322 2° comma c.c.

Parere

PATTI PARASOCIALI: VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA C.D. RUSSIAN ROULETTE E CRITERIO DELLA MERITEVOLEZZA DI TUTELA GIURIDICA EX ART. 1322 2°COMMA C.C.

Mi viene chiesto se sia valido il patto parasociale che contiene una clausola del tipo russian roulette, e cioè una clausola diretta, per il caso di stallo gestionale (dead-lock), alla risoluzione del rapporto sociale con l’uscita forzata di uno dei due soci e l’acquisizione dell’intero capitale sociale da parte dell’altro.

Si tratta in pratica di quel patto ai sensi del quale il rapporto sociale si può ritenere risolto in caso di inattività degli organi sociali o di mancato rinnovo dello stesso patto dopo cinque anni. Ricorrendo una di queste situazioni, il socio inattivo o che non aderisce al rinnovo avrebbe potuto determinare il prezzo del 50% del capitale sociale, mentre il socio attivo o che aderisce al rinnovo avrebbe dovuto acquisire la partecipazione  dell’altro a quel prezzo o, in alternativa, vendergli la propria quota per lo stesso importo.

Si può ritenere che la clausola russian roulette sia “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (articolo 1322, comma 2, del Codice Civile). Infatti, durante la vita della società si possono presentare situazioni di stallo (dovute a conflitto insanabile tra i soci o a disinteresse di alcuni di essi), che rischiano di portare alla dissoluzione dell’impresa economica. In questi casi, la clausola c.d. russian roulette consente, da un lato, di salvaguardare il progetto imprenditoriale e, dall’altro, di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione.

Né la clausola può essere ritenuta nulla perché è rimessa a una delle parti la determinazione del valore delle partecipazioni sociali. Ciò perché l’equilibrio negoziale è garantito dal fatto che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo. Così come non pare violato neppure il divieto di patto leonino, che non consente gli accordi in base ai quali “uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite“. Infatti, non pare proprio che una siffatta clausola sia idonea a escludere un socio dalla responsabilità della gestione né a consentire a uno di essi di approfittare di una determinata situazione per escludere l’altro.