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Ordine di trasferimento titoli e donazione. La responsabilità della Banca

ORDINE DI TRASFERIMENTO TITOLI E DONAZIONE. LA RESPONSABILITA’ DELLA BANCA

Con la sentenza 27 luglio 2017 n° 18725 le Sezioni Unite della Cassazione enunciano il principio di diritto ai sensi del quale il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra fra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.

Si tratta di un principio di diritto con il quale le Sezioni Unite vengono a sanare il contrasto fra la tesi che considerava l’ordine di trasferimento atto idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo come donazione indiretta, che come tale non richiede la forma solenne, e l’opposta teoria che considerava invece detto ordine una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che come tale, invece, esige la forma solenne se non ricorre l’ipotesi della donazione di modico valore.

L’assunto delle Sezioni Unite si riverbera anche nei confronti della Banca che esegue l’ordine senza verificare l’esistenza di un atto di donazione a forma solenne (se non di modico valore). In tal caso pare evidente che la Banca può essere ritenuta responsabile dell’eventuale danno patito da terzi a causa dell’esecuzione dell’ordine.

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