Home   Articoli   Diritto Bancario   Onere della prova della funzione ripristinatoria o solutoria dei versamenti su conto corrente bancario

Onere della prova della funzione ripristinatoria o solutoria dei versamenti su conto corrente bancario

ONERE DELLA PROVA DELLA FUNZIONE RIPRISTINATORIA O SOLUTORIA DEI VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE BANCARIO

Con la sentenza n° 402/2018 del 23.02.2018 il Tribunale di Treviso conferma quello che è l’orientamento prevalente della Cassazione in tema di onere della prova della funzione ripristinatoria o solutoria dei versamenti su conto corrente bancario, e cioè che la funzione solutoria dei versamenti eseguiti su conto corrente deve essere allegata e provata dalla Banca che eccepisce la prescrizione.

La Cassazione infatti più volte ha stabilito il principio secondo il quale: “… i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni …”.

Nel caso in esame la Banca convenuta si era limitata ad una generica eccezione di prescrizione senza indicare specificatamente quali pagamenti potessero avere funzione solutoria, mentre dalla documentazione prodotta in giudizio dall’attore si faceva riferimento sin dall’inizio ad un predeterminato limite di esposizione che non risultava assegnare ai versamenti in conto corrente una diversa funzione di quella ripristinatoria.

Per questo motivo l’eccezione di prescrizione è stata rigettata e la Banca convenuta peraltro condannata alla ripetizione delle somme accertate in CTU a titolo di anatocismo.

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA