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Nullo il finanziamento o mutuo concesso dalla banca per l’acquisto, anche solo per parte del finanziamento, di titoli emessi dalla banca stessa

NULLO IL FINANZIAMENTO O MUTUO CONCESSO DALLA BANCA PER L’ACQUISTO, ANCHE SOLO PER PARTE DEL FINANZIAMENTO, DI TITOLI EMESSI DALLA BANCA STESSA

Con ordinanza del 29 aprile 2016 il Tribunale di Venezia, giudice dott.ssa Anna Maria Marra, riconosciuta l’applicabilità alle banche popolari dell’art. 2358 c.c. – il quale prevede che la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni dallo stesso specificate – ha statuito la nullità del finanziamento o del mutuo concesso dalla banca al cliente finalizzato all’acquisto di azioni proprie e/o di obbligazioni convertibili in azioni della stessa banca emittente, anche solo per parte del finanziamento.

E’ sempre onere della banca provare la sussistenza delle condizioni di deroga previste dall’art. 2358 c.c. per il superamento del suddetto divieto.

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