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Natura giuridica dell’atto di rinuncia al diritto di sottoscrizione del nuovo capitale in sede di aumento di capitale senza sovrapprezzo

NATURA GIURIDICA DELL’ATTO DI RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CAPITALE IN SEDE DI AUMENTO DI CAPITALE SENZA SOVRAPPREZZO

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Impresa con la sentenza n° 1397 pubblicata il 10.06.2017 interviene su un’interessante questione a cavallo fra il diritto societario e quello successorio. Si tratta di stabilire la natura giuridica dell’atto con il quale uno dei soci di una società a responsabilità limitata rinuncia al diritto di sottoscrizione del nuovo capitale in sede di aumento del medesimo senza sovrapprezzo.

La fattispecie decisa dal Giudice veneziano vedeva una società a responsabilità limitata detenuta in modo paritario da due soci coniugi fra loro. Nel corso della vita societaria veniva deliberato un aumento di capitale con mancanza di sovrapprezzo al quale uno dei due coniugi rinunciava parzialmente, riducendo in tal modo la propria partecipazione societaria al 25 % e consentendo al coniuge –  che sottoscriveva a sua volta le quote non sottoscritte – di portare senza oneri la propria partecipazione societaria al 75 %.

Il coniuge che aveva rinunciato al diritto di sottoscrizione decedeva a breve, e uno degli eredi adiva il Tribunale di Venezia sostenendo la natura gratuita di detto atto di rinuncia, che aveva depauperato il patrimonio del de cuius e arricchito il patrimonio di altro coerede, invocandone la riduzione ex art. 553 c.c. e la restituzione dei beni oggetto della restituzione ridotta. A sostegno della pretesa sta la tesi secondo la quale la rinuncia al diritto di sottoscrizione del nuovo capitale in sede di aumento con mancanza di sovrapprezzo integra a tutti gli effetti una donazione indiretta.

Si costituiva in giudizio il coerede sostenendo invece la natura societaria di tale atto di rinuncia.

Il Tribunale di Venezia, pur riconoscendo che all’aumento di capitale senza sovrapprezzo segue l’arricchimento del socio che se ne giova, ritiene comunque che la rinuncia al diritto di sottoscrizione o di opzione non integri un atto di liberalità in quanto con la rinuncia a tale esercizio il rinunciante persegue un interesse non solo altrui – e quindi caratterizzato dall’animus donandi – ma anche un interesse proprio quale quello di liberarsi da eventuali esborsi di capitale di rischio. Da parte sua il socio che si giova di detta rinuncia non persegue un interesse solo proprio a vedere aumentato il proprio patrimonio, ma persegue anche l’interesse altrui relativo alla capitalizzazione della società.

Tale operazione societaria quindi non è caratterizzata da una causa donandi ma da una causa societatis.

La tesi del Tribunale di Venezia è naturalmente attesa al vaglio del Giudice dell’appello.

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