Home   Articoli   Diritto di famiglia   Mantenimento figli: rimborso spese ordinarie

Mantenimento figli: rimborso spese ordinarie

MANTENIMENTO FIGLI: RIMBORSO SPESE ORDINARIE

La sentenza n.91/2018 del Giudice di Pace di Padova riguarda il caso singolare di una richiesta di rimborso di spese ordinarie fatta da un marito separato alla moglie.

Nel caso di specie il marito aveva continuato anche dopo l’omologa della separazione coniugale a pagare le spese telefoniche dei cellulari dei due figli minori coabitanti con la madre  perché i relativi contratti telefonici, già da prima appoggiati sul suo conto corrente, prevedevano il pagamento di una penale nel caso d’interruzione delle utenze prima della loro scadenza di 30 mesi.

Trascorsa la scadenza naturale dei contratti il marito, con il consenso della moglie, li aveva trasferiti dal proprio conto corrente a quello di quest’ultima, chiedendole a quel punto il rimborso della somma anticipata per suo conto per il periodo di un anno e mezzo.

La moglie si rifiutava di pagare la cifra adducendo che l’assenza di un qualsivoglia accordo con il marito sul pagamento delle fatture dei cellulari dei figli l’aveva indotta a ritenere che egli se ne fosse interamente accollato la spesa ed accusandolo altresì di non aver vigilato sull’uso del telefono dei due ragazzi risultato per lei eccessivamente costoso.

La conferma in corso di causa che le spese telefoniche dei due figli in quanto ordinarie gravavano sulla madre essendo ricomprese nel loro assegno di mantenimento e che al padre non poteva comunque essere riconosciuta alcuna responsabilità per mancata vigilanza sull’utilizzo dei telefoni da parte dei figli, risultando provato che da tre anni egli non aveva più alcun rapporto con loro che rifiutavano di vederlo, non poteva che portare all’accoglimento della richiesta attorea.

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA