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Parere
L’USURA NELLA MORA. LA QUESTIONE VA ALLE SEZIONI UNITE
Con l’Ordinanza n. 26946/19 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori. A tanto si è giunti dopo la sentenza della 3° Sezione della Cassazione 17.10.2019, n. 26286 che, in modo difforme dalle precedenti pronunce della Suprema Corte, ha coniato principi che, in nome del corretto svolgimento del mercato, sembrano sacrificare l’interesse pubblico al contrasto dell’usura.
La sentenza n. 26286 ha liquidato, infatti, la distinzione fra interessi corrispettivi e interessi di mora, riferendo i primi alla remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro e i secondi al risarcimento per il danno conseguente all’inadempimento: “La determinazione convenzionale del saggio degli interessi di mora integra pertanto gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). E’ dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi di mora sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi’. Muovendo da questa prospettiva, allontanando la funzione degli interessi di mora da quella degli interessi corrispettivi, la circostanza che dei primi manca la rilevazione del TEGM viene superata accostandoli alle CMS, per le quali le Sezioni Unite della Cassazione (n. 16303/18) hanno già coniato la ‘CMS soglia’ e, quindi, in termini analoghi viene introdotto il ‘tasso soglia di mora’.
Solo un anno prima, la medesima III Sezione, con l’Ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018, aveva condotto un ben più minuzioso approfondimento sugli interessi moratori e corrispettivi, individuando le analogie che assimilano le due obbligazioni in una comune funzione (remunerare il mancato godimento del capitale) e parificando il trattamento dei due tipi di interessi quanto al contrasto dell’usura.
Con la citata Ordinanza n. 26946/2019, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite al fine di assicurare l’omogeneità nel confronto e a tal fine si è richiamata la soluzione adottata per le CMS dalle Sezioni Unite n. 16303/18, le quali hanno composto il contrasto di giurisprudenza ricorrendo al criterio del ‘margine’ degli interessi residui, colmanti eventualmente l’eccedenza della CMS soglia, in una sorta di ponderazione degli interessi e della stessa CMS.
In analogia a tale soluzione, considerando altresì imprescindibile la verifica dell’usura ricondotta al momento originario, una forma di compensazione dell’eventuale esubero del tasso di mora, rispetto alla rilevazione media condotta dalla Banca d’Italia, potrebbe essere individuata nel criterio del worst case, al quale ha fatto più volte ricorso una qualificata giurisprudenza di merito. L’impiego del rendimento effettivo che ricomprenda, ponderandolo con il peso del capitale di riferimento, il rilievo del tasso corrispettivo e di quello di mora, potrebbe costituire una soluzione prossima a quella individuata dalle Sezioni Unite per la CMS. Con tale soluzione, così come per la CMS, risulterebbe consequenziale l’applicazione dell’art. 1815 c.c., all’intero aggregato degli interessi, nella nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale richiamata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675/17.