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L’operazione di project financing è riconducibile alle norme del T.U.F.

L’OPERAZIONE DI PROJECT FINANCING E’ RICONDUCIBILE ALLE NORME DEL T.U.F.  

Con la sentenza 2459/2016 il Tribunale di Verona interviene per la prima volta sulla questione nuova della riconducibilità dell’operazione di project financing alle norme del T.U.F. e dei relativi regolamenti di attuazione CONSOB.

Il ragionamento del Giudice veronese è in realtà semplice poiché, accertato che in quella operazione sulla quale era chiamato a decidere non era stata svolta dalla Banca convenuta alcuna attività di consulenza o di intermediazione, ma solo attività di finanziamento, deduceva la non applicabilità di dette norme all’operazione di project financing.

La sentenza è comunque importante perché lascia intendere che laddove la Banca o l’Intermediario finanziario, in una operazione di project financing, svolga anche attività di consulenza e di intermediazione, l’operazione può essere ricondotta alle norme del T.U.F. e dei relativi regolamenti CONSOB, con l’obbligo per la Banca di adempiere a tutte le prescrizioni ivi indicate. Qualora ciò non avvenga la violazione di dette norme deve considerarsi in re ipsa ed il soggetto finanziato avrà diritto alla risoluzione del contratto di project financing per grave inadempimento, comportante l’eventuale risarcimento del danno patito.

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