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Liquidazione coatta amministrativa di Banca ed eventuale ritorno in bonis

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA ED EVENTUALE RITORNO IN BONIS

Con la sentenza n. 887/2018 del 05.07.2018 (che conferma la sentenza n. 443/2018 già pubblicata su questo sito), il Tribunale di Udine ribadisce che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore può agire contro il fallito in via ordinaria, fuori dalla procedura, per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento alla massa dei creditori, divenga eseguibile quando il creditore sia ritornato in bonis, si riferisce esclusivamente al fallito persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile di società di persone), che, con la chiusura del fallimento, necessariamente riacquista la disponibilità del suo patrimonio. Rispetto ad una società e tanto più ad una Banca posta in liquidazione coatta amministrativa, il ritorno in bonis è una mera eventualità che esclude in radice un interesse ad agire qualificato dagli indefettibili requisiti di attualità e concretezza. Peraltro, chiarisce la sentenza, i commissari liquidatori di una Banca non possono certo rappresentare la società in una causa passiva estranea alla procedura concorsuale ed alla massa dei creditori della stessa e, comunque, non esiste un patrimonio sociale con il quale far fronte agli oneri dell’attività difensiva.

La fattispecie sulla quale è intervenuta la sentenza è quella della liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete. L’azionista difatti aveva agito nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa in via ordinaria al fine di dotarsi di una sentenza di accertamento di plurime violazioni alle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria nell’esecuzione del contratto di consulenza per investimenti, e di conseguente condanna alla restituzione, anche in forma risarcitoria, dell’importo investito e perduto, per il solo caso di ritorno in bonis della Banca.

I Giudici udinesi hanno però stroncato questa ipotesi sul presupposto di una presunta impossibilità della Banca, posta in liquidazione coatta amministrativa, di ritorno in bonis, sottolineando la difficoltà anche di assegnare ai commissari liquidatori la rappresentanza processuale della Banca per scopi diversi – il ritorno in bonis – dalla salvaguardia dell’interesse della massa dei creditori.

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