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Le spese di sponsorizzazione sono sempre deducibili anche se eccessive o episodiche

LE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE SONO SEMPRE DEDUCIBILI ANCHE SE ECCESSIVE O EPISODICHE

E’ nullo l’accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità dei costi derivanti da spese pubblicitarie e/o di sponsorizzazione sostenute dal contribuente, laddove l’Ufficio – nelle more del contenzioso – non ne “ha contestato l’effettività mediante elementi probatori”.

A proposito dei costi c.d. di sponsorizzazione affrontati dalle società o associazioni sportive non rileva che vi sia “mancata inerenza all’attività di impresa” e/o un “messaggio pubblicitario totalmente inidoneo ad incidere in modo apprezzabile sulle vendite e sul volume di affari” né che il costo della sponsorizzazione “sproporzionato ed antieconomico” ed “eccedente il normale valore di mercato rispetto alla situazione finanziaria della società”.

La giurisprudenza ritiene infatti che le spese pubblicitarie e/o di sponsorizzazione legate ad un’associazione sportiva dilettantistica sono sempre del tutto inerenti rispetto all’attività economica svolta (art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/86 e art. 19, D.P.R. n. 633/72) visto che, a mente della sentenza della Suprema Corte n. 6548/12, i giudici ermellini avevano qualificato il principio di inerenza come una nozione di “origine economica” legata all’idea futura (nonché teorica) di reddito (al netto dei costi sostenuti) e che la qualificazione delle spese di pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche è dovuta ad una presunzione assoluta di inerenza (Comm. Trib. Prov. Mantova 170/13).

In particolare rientra nella definizione di inerenza tutto ciò che – sul piano delle spese e dei costi – appartiene alla “sfera dell’impresa” nell’intento di fornire al contribuente una futura, nonché potenziale utilità (oppure un vantaggio commerciale o di marketing) ottenuta anche in modo indiretto.

Peraltro, come chiarito in alcune sentenze delle Commissioni tributarie (cfr. per tutte Comm. Trib. Prov. Lucca 56/05/14 e Comm. Trib. Reg. Firenze 1573/2014), riguardo alla sussistenza dell’inerenza (“ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell’impresa”) l’onere probatorio grava esclusivamente sull’Amministrazione finanziaria (nei casi di specie di difficile se non impossibile assolvimento).

In conclusione quindi nelle fattispecie analoghe la società indagata dovrà promuovere idoneo ricorso innanzi alle competenti Commissioni Tributarie per far valere la nullità dell’accertamento.