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La titolarità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nel concordato preventivo con cessione dei beni

Parere

LA TITOLARITA’ DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO GLI AMMINISTRATORI NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI

La questione è nuova e si rinvengono pochi precedenti specifici.

Infatti non esiste normativa che regoli la fattispecie, alla quale non si può certo applicare l’art. 146 L.F. che assegna al Curatore la titolarità dell’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo.

Una prima tesi è quella che in ogni caso la titolarità dell’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e altri organi di controllo spetti sempre e comunque alla società, indipendentemente dal fatto se il concordato avvenga con o senza cessione dei beni. La Suprema Corte è netta nel negare al liquidatore giudiziale gli stessi poteri che invece competono per legge al Curatore, né tantomeno estende al liquidatore giudiziale i poteri che spettano agli organi della società sottoposta a procedura concordataria.
Una seconda tesi ravvisa invece nella cessione dei beni il trasferimento al liquidatore dei poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni medesimi ed alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto, che gli vengono affidati in virtù del mandato irrevocabile. In virtù della cessione dei beni, quindi, la titolarità dell’azione spetta sempre e comunque al liquidatore giudiziale.

All’interno di tale tesi vi sono poi dei distinguo. Vi è infatti chi ritiene che il liquidatore giudiziale possa avere tale titolarità solo se il piano concordatario prevede espressamente fra i beni ceduti anche quello della titolarità dell’azione di responsabilità o comunque del rapporto giuridico sostanziale azionato, se l’azione è già stata promossa, chi ritiene che il liquidatore giudiziale possa avere tale titolarità solo se l’assemblea dei soci ha già deliberato l’azione di responsabilità e chi infine, per il caso di azione di responsabilità già deliberata dalla società ma non contenente espressamente tale diritto nel piano concordatario, ritiene doversi dare rilievo al fatto se sia concordato con  cessione di beni (che include, quindi, ogni bene) o concordato con cessione dei beni (che include, allora, solo i beni espressamente specificati).

Si rinvengono sullo specifico alcune sentenze di Giudici di merito: una del Tribunale di Bologna 16 agosto 2016 n. 2121 (in www.ilcaso.it), una del Tribunale di Trento 10 giugno 2016 (in www.ilsocietario.it) e una del Tribunale di Firenze 3 ottobre 2019 (in www.eclegal.it). Tutti i Giudici delle sentenze in commento riconoscono comunque, pur in pendenza di concordato preventivo con cessione dei beni, la titolarità dell’azione alla società, visto che questa rappresenta il soggetto direttamente danneggiato dall’operato degli amministratori. Quanto alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nell’ipotesi in cui la società sia stata ammessa ad un concordato preventivo con cessione dei beni, come nella fattispecie, il Giudice di Bologna (al contrario del Giudice di Trento) ha ritenuto che si configuri un trasferimento in capo al liquidatore dei soli poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni, con la conseguenza che il debitore cedente rimane titolare del diritto di esercitare le azioni a tutela del patrimonio e di resistervi. Per il Tribunale di Bologna, dunque, il debitore (la società, attraverso l’assemblea dei soci) mantiene il diritto di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori al fine di tutelare il proprio patrimonio, mentre il liquidatore detiene la legittimazione attiva e passiva solamente con riferimento alle controversie relative ai rapporti obbligatori che sono sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Più permeante ancora la più recente sentenza del Tribunale di Firenze 3 ottobre 2019. Il Tribunale di Firenze, ha dichiarato l’inammissibilità di una domanda formulata dal solo Liquidatore, per carenza di legittimazione attiva dei liquidatori giudiziali, specificando che laddove manchi nel piano concordatario la menzione, tra i diritti ceduti, del risarcimento connesso all’azione sociale di responsabilità contro gli ex amministratori, la titolarità dell’azione è solo ed esclusivamente della società.

Il Tribunale si interroga, anzitutto, sulla legittimazione dei liquidatori giudiziali a promuovere l’azione sociale di responsabilità. Al riguardo, l’art. 167 l. fall. prevede espressamente che, nel corso della procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, pur sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Si tratta di un aspetto estremamente rilevante, giacché, diversamente da quanto accade nell’ambito della procedura fallimentare, ove il debitore, a seguito della dichiarazione di fallimento, è immediatamente privato di qualsiasi potere gestorio e della legittimazione ad agire, sostanziale e processuale, nel concordato preventivo egli conserva la gestione dell’impresa, la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti sociali. In caso di concordato liquidatorio, il liquidatore giudiziale subentra nei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, in favore dei terzi creditori, dei soli beni e diritti menzionati nel piano concordatario (cfr. Cass. 28 luglio 2017, n. 18823; Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; Cass. 4 maggio 2010, n. 10738). Il Tribunale di Firenze ha infine chiarito come il suddetto credito risarcitorio non possa ritenersi “naturalmente compreso tra i crediti ceduti, ancorché esplicitamente non menzionato, come componente dell’attivo patrimoniale, poiché nelle società di capitali … la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dall’organo amministrativo … mentre il diritto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo”, escludendo la legittimazione dei liquidatori giudiziali a promuovere l’azione sociale di responsabilità, non potendo la stessa ritenersi automaticamente ceduta nel piano concordatario.