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La dichiarazione di operatore qualificato non impedisce al Cliente di ottenere dalla banca il risarcimento del danno patito dalla perdita per l’investimento rischioso

Parere reso a privato

LA DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO NON IMPEDISCE AL CLIENTE DI OTTENERE DALLA BANCA IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO DALLA PERDITA PER L’INVESTIMENTO RISCHIOSO

La Banca deve prestare gli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni in quanto non ha nessuna rilevanza ai fini risarcitori la dichiarazione del Cliente di godere di un’elevata conoscenza relativamente a tutti i prodotti finanziari, di essere cioè quello che si definisce in gergo “operatore qualificato”.

Il caso in oggetto riguarda l’esecuzione di alcune operazioni in strumenti finanziari (swap) dal quale è emerso un grave danno patrimoniale per il Cliente.

Il reclamo del Cliente alla banca veniva respinto in quanto emergeva dalla documentazione prodotta dalla banca stessa la dichiarazione di operatore qualificato debitamente sottoscritta dal Cliente medesimo.

Tale conclusione non è corretta, poiché il Testo Unico, con riferimento al D.Lgs. n. 58/1998 o al corrispondente Regolamento Consob, dispone che l’intermediario finanziario deve comunque sottostare agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni, anche in presenza di dichiarazione di operatore qualificato sottoscritta dal Cliente.

A tal fine è intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – la sentenza n° 18702 del 23.09.2016 – secondo la quale non rileva la dichiarazione del Cliente di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari perché la asserita conoscenza non comporta di per sé l’inserimento del dichiarante tra i veri investitori qualificati di cui al Regolamento Consob, e quindi con esonero dell’intermediario dagli obblighi anzidetti. Si tratta peraltro di orientamento della Cassazione consolidato (cfr ex multis Cass. n. 21887/15).

Né la dichiarazione di operatore qualificato vale a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni compiute, della quale (informazione di adeguatezza) deve comunque dimostrare positivamente l’adempimento (cfr ex multis Cass. n. 18039/12) tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, non valendo neppure a giustificare l’esonero da tale adempimento il solo rifiuto dell’investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale, bensì semmai a indurre la banca ad una valutazione prudenziale, a norma dell’art. 21 T.U. (anche in tal senso cfr. la recente sentenza della Cassazione n. 9892/16).