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IUS VARIANDI NEI CONTRATTI BANCARI: E’ SUFFICIENTE LA SOLA PREVISIONE CONTRATTUALE?
Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza 229/2018 pubblicata il 15.03.2018, risolve la questione dello ius variandi nei contratti bancari nel senso della legittimità della Banca a procedere agli addebiti degli interessi modificati a seguito dell’esercizio di tale diritto in presenza della sola clausola contrattuale sottoscritta e approvata dal Correntista. Non occorre, quindi, per il Tribunale di Pordenone, per la legittimità dell’applicazione di interessi unilateralmente modificati, né il giustificato motivo, sia esso soggettivo od oggettivo ovvero ad personam o generalizzato, né la prova del recapito da parte della Banca della comunicazione di modificazione del tasso di interesse.
Nella fattispecie il Correntista lamentava di aver subito un’ illegittima modificazione del tasso di interesse senza mai esserne informato e, soprattutto, senza che ne ricorresse alcun giustificato motivo. La Banca, che non riusciva in giudizio né a provare un giustificato motivo né di aver recapitato tale comunicazione al domicilio del Cliente, si difendeva sulla sola circostanza di fatto della sussistenza di una clausola contrattuale espressamente sottoscritta ed approvata dal Correntista e sulla circostanza di diritto della natura non recettizia della comunicazione del tasso di interesse. Il Tribunale, che pur aveva disposto idonea CTU per verificare l’esatto importo degli interessi ultraconvenzionali addebitati, concludeva nel senso che “del tutto correttamente la Banca ha proceduto agli addebiti degli interessi così come richiesti e così come modificati a seguito dell’esercizio dello ius variandi; quest’ultima clausola contrattuale… è stata espressamente approvata dal Correntista” e che “la Banca convenuta ha prodotto… le proposte di modifica unilaterale del contratto“.
E’ noto invece che il potere di modifica unilaterale del tasso di interesse debitorio costituisce un’eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti e che lo ius variandi, che non è esclusivo del diritto bancario, ha la funzione di garanzia nella misura in cui il suo uso garantisce gli interessi generali. Il rispetto delle formalità poste a tutela del soggetto che subisce la modifica unilaterale assume una funzione indefettibile perché lo ius variandi limiti il proprio ambito di competenza a garantire un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni in gioco, equilibrio che inevitabilmente conferma quelli che sono gli interessi delle parti giunte alla conclusione di un accordo e che si possono sintetizzare nella causa (in concreto) del contratto.
Anche per questo la Cassazione, con plurime sentenze, ha statuito che in tema di contratti bancari conclusi con i consumatori la clausola che riconosce unilateralmente alla Banca la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale è comunque clausola vessatoria.