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INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI DEI CONDOMINI MOROSI: L’AMMINISTRATORE NON È RESPONSABILE IN VIA DIRETTA
L’attività svolta dall’amministratore di condominio e individuata nelle disposizioni degli articoli 1130, co. 1, n. 6, c.c. e 63 delle disp. att. c.c. implica come lo stesso debba occuparsi della tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli condomini e debba comunicare ai terzi creditori i dati dei condomini morosi. Il combinato disposto delle due disposizioni citate porterebbe a presumere come l’amministratore sia direttamente responsabile nei confronti del terzo creditore, nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi e rimanga inerte di fronte alla richiesta del creditore di avere a disposizione i dati dei condomini morosi.
Così non è, secondo la Corte d’Appello di Palermo (sent. N.2047/2021). Dalle suddette disposizioni, infatti, si può ricavare la definizione di un rapporto di mandato tra amministratore e condominio, funzionale alla cura degli interessi del condominio e da ritenersi esaurito nello stesso rapporto contrattuale tra le due parti. Se da un lato la norma individua nell’amministratore la figura del soggetto tenuto a conservare i dati di ogni condomino e consegnarli ai terzi creditori nel caso venga fatta richiesta, alla lettera della stessa norma non si coglie alcuna forma di responsabilità personale per debito condominiale in capo all’amministratore, nel caso in cui questo venga meno ai suoi obblighi.
Da ciò discende una conseguenza: nel caso in cui un terzo creditore, di fronte ad una somma vantata in credito da un condominio, richieda senza successo i dati dei condomini morosi all’amministratore, non potrà esercitare alcuna azione nei confronti di quest’ultimo, mancando il titolo per la legittimazione passiva; soggetto passivo di un eventuale giudizio, infatti, dovrà essere ritenuto proprio il condominio. In virtù del rapporto contrattuale che lega le due parti mandante (condominio) e mandatario (amministratore), il condominio potrà esercitare, nel caso in cui l’inadempimento sia riscontrato in capo all’amministratore, la conseguente azione di rivalsa.
Ad avvalorare tale soluzione non è solo il rapporto contrattuale che lega le parti e l’assenza di disposizioni che evidenziano una responsabilità personale e diretta dell’amministratore; bisogna aggiungere, infatti, come, se il creditore agisse direttamente nei confronti dell’amministratore per ottenere le somme a lui dovute dal condominio, sorgerebbero problemi logistici e processuali in caso di eventuale mutamento della persona dell’amministratore nelle more ed in pendenza dello stesso giudizio.
Questo il disposto: «Né può ricavarsi dalla regola di cui all’art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell’amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Per quanto la indicata norma individui espressamente nell’amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l’amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. L’obbligazione imposta dall’art. 63 cit. a carico dell’amministratore si colloca, pur sempre, nell’ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l’amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi. Anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell’amministratore in quanto distinto centro di imputazione giuridica, piuttosto che in capo al Condominio, salva la possibilità per quest’ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.»