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Inadeguatezza dell’investimento per dimensione ed obbligo di astensione della Banca

Parere

INADEGUATEZZA DELL’INVESTIMENTO PER DIMENSIONE ED OBBLIGO DI ASTENSIONE DELLA BANCA

Vengo richiesto di un parere sulla questione relativa all’inadeguatezza di un investimento in titoli dello stesso tipo (azionari) e dello stesso settore (bancario) con particolare riferimento al profilo dimensionale nonché all’eventuale obbligo della Banca di astensione dall’operazione.

La materia è compiutamente disciplinata dal T.U.F. e dalle relative norme regolamentari di attuazione CONSOB oltre che da una serie di circolari ABI. La diversificazione dell’investimento, nel senso di una suddivisione dell’investimento in più prodotti è la regola che ogni intermediario finanziario deve seguire per la Clientela, anche quella con propensione al rischio “alta”.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore dell’inadeguatezza dell’investimento in titoli dello stesso tipo e dello stesso settore in ossequio non solo al vecchio art. 29 del Regolamento CONSOB 11522/98 non più in vigore dal 02.11.2007 ma anche ai più recenti artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007. Il principio cardine fatto proprio dai Giudici è che la Banca, qualora riscontri profili di inadeguatezza specificamente individuati dalle norme regolamentari CONSOB, debba astenersi dal compiere l’operazione, comunicando all’investitore tali informazioni di inadeguatezza e di astensione. La comunicazione esula e trascende dai generali obblighi di informazione, configurandosi come autonomo mezzo di tutela del risparmiatore, ancorché abbia ordinato egli stesso l’investimento e sia consapevole della rischiosità dello stesso. I principi non mutano neppure con l’avvento dei “novelli” artt. 40 e 41 del nuovo Regolamento CONSOB n° 20307 in vigore dal 15 febbraio 2018.

Nella fattispecie il Cliente, catalogato dalla Banca stessa come Cliente al Dettaglio, si era visto investito dalla Banca l’intero ingente patrimonio in titoli azionari tutti del settore bancario. Detto investimento aveva comunque causato una grave perdita, considerato che una delle Banche emittenti era stata posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, ma la Banca rifiutava ogni responsabilità eccependo una prestazione del servizio di c.d. execution only e la consapevolezza del Cliente della rischiosità dell’investimento, anche risultante da apposita dichiarazione.

Non pare costituire valida esimente dal rispetto del dovere dell’intermediario di valutare e segnalare i profili di inadeguatezza e/o adeguatezza dell’investimento né la prestazione di un servizio di c.d. execution only né la consapevolezza da parte del Cliente della rischiosità dell’investimento, perché il Cliente, nel caso addirittura al Dettaglio, ha diritto comunque ad un parere tecnico professionale che esplichi nel dettaglio l’inadeguatezza con riguardo a specifici ed oggettivi profili di rischio. Né può supplire a tanto una mera dichiarazione del Cliente di essere a conoscenza dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere, specialmente nella fattispecie nella quale detta dichiarazione risultava contenuta in un modulo prestampato. La Banca deve essere quindi ritenuta responsabile del danno patito dal Cliente a causa di tale investimento.