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Il saldo zero e l’onere della prova nei contenziosi bancari

Parere

IL SALDO ZERO E L’ONERE DELLA PROVA NEI CONTENZIOSI BANCARI

Con la sentenza n. 25373 del 9 ottobre 2019 la Cassazione consolida la tesi già fatta propria con la precedente sentenza n. 11543/2019 secondo cui è possibile applicare il “saldo zero” nel caso di azione promossa dal correntista: “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato dall’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”.

Tuttavia la Suprema Corte precisa che “in linea di principio l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché in assenza di diverse evidenze il conteggio del dare – avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr., in tema Cass. 28 novembre 2018 n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentire la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti; e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente […] Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito […] è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso”.

Appare quindi certo che laddove processualmente siano stati acquisiti elementi probatori, anche di natura indiziaria, grazie ai quali sia possibile accertare che il saldo a debito del correntista di cui all’estratto di partenza nelle operazioni di ricalcolo, risulti inficiato da clausole illegittime, è doveroso ragionare nel senso che l’asserito credito di partenza della Banca rappresenti una cifra priva di valore. Da ciò non ne deriva un’automatica applicazione del saldo zero ogni qual volta proponga azione il correntista, che rimane pur sempre onerato di farsi parte diligente sia in corso di giudizio attraverso, ad esempio, la richiesta di ordine esibizione ex art. 210 c.p.c., che in fase stragiudiziale attraverso l’art. 119 T.U.B., ma ai fini dell’azzeramento del saldo occorre verificare la condotta processuale del correntista e della Banca, oltre ad accertare l’avvenuto addebito di poste illegittime per tutta la durata del rapporto.

E’ opportuno, infine, precisare che l’applicazione del saldo zero, costituisce il modo per partire da una cifra, che nel corso del giudizio sia accertato essere priva di valore, in quanto inficiata da addebiti illegittimi da parte della Banca.