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Il prospective overrulling: una tutela contro gli effetti processuali pregiudizievoli

IL PROSPECTIVE OVERRULLING: UNA TUTELA CONTRO GLI EFFETTI PROCESSUALI PREGIUDIZIEVOLI

Recentemente la Corte Suprema è tornata a dibattere l’istituto del prospective overrulling, dando un’interpretazione coerente con quella che è la recente giurisprudenza di legittimità in materia e sottolineando come tale istituto sia invocabile soltanto per mettersi al riparo da effetti processuali negativi.

Per quanto riguarda la singola fattispecie dell’overrulling, trattasi di un mutamento improvviso di un orientamento giurisprudenziale. La caratteristica principale del fenomeno è proprio quella dell’immediatezza e della repentinità, elementi che rendono il mutamento giurisprudenziale imprevisto e imprevedibile. Il rischio, in questo caso, è che determinati atti processuali sorti in un contesto giurisprudenziale diverso risultino pregiudicati dal cambiamento imprevedibile ed improvviso della giurisprudenza, tanto da risultare viziati e subire effetti pregiudizievoli nel processo.

Il prospective overrulling, in merito, è il fenomeno che tutela proprio quegli atti posti in essere in ossequio di un dato orientamento giurisprudenziale, lo stesso che all’improvviso viene superato. In tal senso, proprio grazie al principio del prospective overruling vengono fatti salvi i suoi effetti e la parte non subisce i pregiudizi che deriverebbero dal solo overrulling, quali la nullità dell’atto, l’inammissibilità, preclusioni o decadenze.

La giurisprudenza chiave in merito di prospective overrulling è la Cass. n. 4135/2019, secondo la quale il meccanismo di tutela è finalizzato a riparare la parte dagli effetti pregiudizievoli del mutamento giurisprudenziale nel caso in cui quest’ultimo sia improvviso ed imprevedibile e rechi danni alla parte stessa. Proprio basandosi su questo principio è intervenuta nuovamente la Cassazione, confermando una pronuncia della Corte territoriale (precisamente, è la Cass. 552/2021). Secondo la Corte, nel momento in cui un atto è compiuto con modalità ed in forme ossequiose di un orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, vengono fatti salvi gli effetti processuali dello stesso. Ma solo in questo caso: non è infatti invocabile il prospective overrulling se il nuovo indirizzo della giurisprudenza riguarda l’interpretazione del diritto sostanziale, visto che spetterà alla parte, in questo caso, la valutazione circa la difesa da utilizzare. La ratio dell’istituto in esame è ben chiara: il pregiudizio deve essere di natura processuale, così determinando nullità, inammissibilità, preclusioni e decadenze dell’atto.