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Il lavoro agile (Smart Working) fra emergenza e realtà

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IL LAVORO AGILE (SMART WORKING) FRA EMERGENZA E REALTA’

Negli ultimi anni, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa si sono decisamente trasformate rispetto al passato. Grazie alle nuove tecnologie, le quali non richiedono più la presenza fisica in azienda del lavoratore ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, per alcune tipologie di lavoro al dipendente è, infatti, sufficiente disporre di uno strumento digitale e di una connessione internet per fare (ovunque sia) tutto quello che farebbe in ufficio. E’ in questo contesto che l’ordinamento italiano, al dichiarato scopo di «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», si è dotato di un quadro normativo in tema di «Lavoro Agile» (comunemente chiamato «Smart Working»), che ha importanti impatti sulle modalità di esecuzione del lavoro, sul controllo a distanza dell’attività lavorativa nonché sul trattamento dei dati dei dipendenti.

L’ Osservatorio del Politecnico di Milano definisce il Lavoro Agile /Smart Working “una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”. Oggi, a seguito delle successive disposizioni attuative del Governo varate per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ormai quasi tutte le realtà italiane hanno adottato forme di Lavoro Agile. In particolare il DPCM dell’8 marzo recita all’articolo 2, comma 1, lettera r:  “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”. Infine, il DPCM dell’11 marzo raccomanda che “in ordine alle attività produttive e alle attività professionali sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Anche in ambito PA, il Governo ha emanato un decreto legge (n.6 del 23 febbraio 2020) che incentiva e agevola l’accesso al Lavoro Agile. La cosiddetta Direttiva Dadone (che prende il nome della ministra della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ndr.) stabiliva, infatti, che il Lavoro Agile era “applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. Misure quelle della Direttiva Dadone che oggi, con il Decreto Cura-Italia, varato dal Governo, vengono rafforzate: il Lavoro Agile diventa la regola nella PA per tutta la durata dell’emergenza.

Per l’operatore del diritto si apriranno nuove realtà e problematiche quali i controlli a distanza dell’attività lavorativa, il controllo sull’inadempimento della prestazione lavorativa in senso stretto (giusta causa e GMS) e la verifica sul risultato della prestazione e licenziamento per scarso rendimento, così come i profili penalistici dei controlli a distanza dei lavoratori dopo il Jobs e la tutela del domicilio informatico e la riservatezza del  lavoratore.