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IL DIRITTO DEGLI ASCENDENTI ALLA RELAZIONE CON I NIPOTI MINORI
Nel settore famiglia una questione ricorrente è il mantenimento della relazione nonni-nipoti, quando la crisi del rapporto tra i genitori naturali o legalmente separati degrada in un conflitto personale così aspro da riflettersi anche sui nonni paterni e materni che ne sono coinvolti loro malgrado, con la ripercussione di non riuscire più a vedere i nipoti.
Tale situazione non è di poco conto, non solo per la frequenza con cui si ripete, ma per le conseguenze spesso irreversibili che ne derivano a seconda della tempestività o meno con cui l’Autorità Giudiziaria interviene, quando chiamata, a tutelare il diritto degli ascendenti di cui all’art. 317 bis cod.civ.
Va detto infatti che nell’attuale momento storico si sono susseguite plurime condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel settore della famiglia, proprio per l’intempestivo intervento dello Stato nell’ipotesi, tra le altre, di mancata tutela del diritto dei nonni a poter sempre mantenere rapporti significativi con i propri nipoti, e ciò in pieno contrasto con l’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo che, nel sancire il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ricomprende in tale ambito anche la tutela del diritto del minore alla sua relazione con i nonni, da cui deriva a carico dello Stato sia l’obbligo negativo di non interromperla se non in circostanze gravi ed eccezionali, sia l’obbligo positivo di assumere provvedimenti per il suo ripristino.
Una sentenza emblematica nel senso della violazione dell’art. 8 CEDU è Manuello e Nevi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2015 (ricorso n. 107/10).
In questo caso i ricorrenti, nonni paterni di una bambina, lamentavano che dalla separazione giudiziale dei genitori e soprattutto dalla richiesta avanzata dalla madre, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote e dal 2002, anno del loro ricorso al Tribunale dei Minori, fino al 2015, anno del provvedimento di condanna dello Stato Italiano da parte della CEDU, non avevano mai visto la nipote a causa dell’inerzia delle Autorità preposte, quali Servizi Sociali in primis e Magistratura.
Perfettamente in linea invece col rispetto non solo dell’art.317 bis cod.civ, ma anche dell’art.8 CEDU, è l’ordinanza della Cassazione pubblicata l’11.07.2022, che ha prontamente respinto il ricorso di una madre che chiedeva la revoca delle visite tra la figlia minore ed i nonni paterni, sul presupposto di una elevata conflittualità tra questi ultimi e la madre della bambina.
In tale fattispecie il nonno paterno adiva nel 2020 il Tribunale dei Minori per vedersi riconosciuto ex art. 317 bis c.p.c. il diritto a mantenere un rapporto significativo con la nipote. Il Tribunale, non ritenendo ostacolante la conflittualità esistente tra i due rami familiari, e rilevando come il nonno apparisse persona per bene, in grado di trasmettere alla bambina valori positivi ed importanti, in assenza di prova contraria da parte della madre, ne accoglieva la richiesta.
Contro il decreto d’accoglimento la madre proponeva ricorso per cassazione prontamente respinto dalla Corte, sulla base che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, non è incondizionato, ma è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, per assicurargli uno sviluppo della personalità sano ed equilibrato, nell’ambito del quale deve trovare spazio anche un’attività di partecipazione degli ascendenti.