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Parere
HOME BANKING E LA RESPONSABILITA’ DELLA BANCA
Mi viene chiesto se la Banca sia responsabile per il caso di operazioni eseguite con home banking non riconducibili al cliente. Nel particolare il cliente lamentava un addebito sul proprio conto corrente non autorizzato di rilevante importo, precisando che tale addebito avveniva appena dopo aver risposto ad un messaggio di posta elettronica riconducibile per denominazione, grafica e contenuto alla propria Banca.
In linea generale, è da evidenziare che l’uso dei codici di accesso al sistema da parte di terzi estranei al cliente rientra nel rischio professionale della Banca, prevedibile ed evitabile con opportune misure tecniche volte a verificare la riferibilità delle operazioni al cliente. Il principio di base è che la Banca risponde sempre e comunque del danno patito dal cliente, salvo provi che il fatto sia attribuibile a dolo del medesimo o a sua colpa grave. Infatti, la diligenza richiesta alla Banca nell’attività di home banking è comunque di natura tecnico professionale e si estrinseca nel dovere di custodire e controllare il servizio mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza tali da impedire l’accesso a terzi non autorizzati. Si tratta di responsabilità oggettiva aggravata, cui la Banca può sfuggire se prova non solo di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma anche che il danno è stato cagionato dal cliente per dolo o colpa grave.
Nella fattispecie il cliente può provare di avere risposto, prima dell’indebita intrusione nel servizio di home banking, ad una comunicazione e-mail mendace, ma con tratti del tutto similari ad una comunicazione originale. In questo caso la sottrazione del codice al cliente rientra nell’area di rischio di impresa della Banca che doveva essere evitato attraverso l’adozione di misure che consentissero di verificare la riconducibilità al cliente prima di eseguirla. Diverso sarebbe stato il caso di una comunicazione e-mail redatta con errori marchiani e lessico inadeguato o dal contenuto palesemente estraneo al rapporto bancario e quindi facilmente non riconducibile alla Banca: in questo caso il cliente sarebbe incorso in quella colpa così grave da esonerare la responsabilità della Banca. Vieppiù che il cliente in questione non era mai caduto in tale errore, ed anche tale circostanza contribuisce ad escludere una colpa grave del cliente medesimo.
In conclusione la Banca non può ricondurre le operazioni di pagamento home banking al cliente per il solo fatto dell’inserimento delle credenziali riconducibili a quel cliente, ma deve anche svolgere un’attività di verifica successiva all’ordine di pagamento tale da poter effettivamente ricondurre quell’ordine alla volontà del correntista: l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dalla Banca non è infatti di per sé sufficiente a provare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente. Nel caso sottopostomi pertanto la Banca sarà tenuta a risarcire il cliente della perdita subita, anche con applicazione delle franchigie collegate ad apposita assicurazione eventualmente stipulata tra cliente e Banca proprio a copertura di tale rischio.