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Google deve garantire il diritto all’oblio

GOOGLE DEVE GARANTIRE IL DIRITTO ALL’OBLIO

Google deve garantire il diritto all’oblio al privato, al fine di evitare che il soggetto rimanga esposto senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona. Si configura la lesione alla reputazione e alla riservatezza se risulta ancora disponibile sul web la notizia relativa a fatti del passato rispetto ai quali manca l’interesse pubblico alla conoscenza.

Con l’ordinanza n° 34658 pubblicata il 24 novembre 2022 dalla Prima Sezione civile della Cassazione, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità  personale e preordinata a garantirne la dignità  personale dell’individuo, ai sensi dell’articolo 3 Cost., comma 1 e dell’articolo 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà  d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano“.

La sentenza si caratterizza poi per aver individuato le diverse ipotesi di intervento per garantire l’esecuzione di tale diritto, e precisamente le attività di cancellazione o rimozione, che mirano ad eliminare il contenuto e l’attività di “deindicizzazione” o di “dereferenzializzazione (c.d. delisting), che non elimina il contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova.

Infine la sentenza individua le autorità che possono rispondere al cittadino che invoca il diritto all’oblio, e cioè il Giudice e il Garante per la protezione dei dati personali.