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Parere
GLI EFFETTI DEL DECRETO BANCHE VENETE 99/17 SULLE CAUSE PROMOSSE DAI POSSESSORI DI AZIONI DELLE STESSE BANCHE VENETE
In relazione alla questione degli effetti del D.L. 99/17 sulle cause promosse dai possessori di azioni delle stesse Banche Venete si evidenzia quanto segue:
- la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete è disciplinata per espressa previsione dello stesso D.L. 99/17 dagli artt. 80 e ss del Testo Unico Bancario, il cui art. 83 2° comma nell’applicare alla procedura alcune norme della Legge Fallimentare, espressamente esclude l’art. 43 L.F. che prevede l’istituto dell’interruzione del processo. La ratio dell’esclusione è spiegata nella Relazione introduttiva al Testo Unico Bancario dalla particolare qualità professionale rivestita dalle banche, ai sensi della quale deve essere garantita comunque la continuazione di una soggettività non solo a tutela del Cliente ma anche per l’integrità dei mercati finanziari.
- il principio giurisprudenziale fatto proprio dalla Cassazione ai sensi del quale anche la liquidazione coatta amministrativa produce gli effetti dell’interruzione del processo si applica solo in relazione all’art. 200 della Legge Fallimentare, che pure in punto di liquidazione coatta amministrativa di società – non di banche – escludeva l’applicazione del principio di cui all’art. 43 L.F. di interruzione del processo.
- T.A.R. Bologna, Sez. II 9 luglio 2014 n. 724 (in www.sentenzeitalia.it) in un caso di liquidazione coatta che coinvolgeva un’impresa cooperativa, ha deciso che l’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della cooperativa non comporta l’interruzione del processo.
- il principio di esigenza di certezza giuridica, espresso nel principio di conservazione delle procedure concorsuali ricavabile dalla L. Fall., art. 21, ed estensibile nei limiti di compatibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, consente che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’apertura della procedura – con la conseguente nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisca un “fatto giuridico” di per sè idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore, in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, solo però laddove il provvedimento abbia il carattere della definitività, mentre nella fattispecie siamo ancora nel periodo dell’eventuale conversione o meno in legge del Decreto Legge 99/17.
Tutto ciò rende illegittimi provvedimenti generalizzati di interruzione del processo.
Il problema si pone esclusivamente per le udienze che si svolgono in questo periodo di incertezza nelle quali la parte che ne ha interesse dichiara l’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della banca e la migliore soluzione non è certo quella di dichiarare interrotti i procedimenti, ma sembra quella di un rinvio dell’udienza, stessi incombenti, ad un periodo successivo ai termini di legge per la conversione del decreto in attesa della definitività o meno del provvedimento, o laddove vi siano i presupposti, una sospensione del processo ex art. 296 c.p.c.