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Foro del consumatore e fideiussione: applicabile al fideiussore anche se il debitore garantito è imprenditore

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FORO DEL CONSUMATORE E FIDEIUSSIONE: APPLICABILE AL FIDEIUSSORE ANCHE SE IL DEBITORE GARANTITO È IMPRENDITORE

Con l’ordinanza 8 maggio 2020 n. 8662 la Corte di Cassazione ribadisce il nuovo orientamento in merito alla possibile applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore, anche nel caso in cui l’obbligato principale sia un imprenditore.

Si afferma, quindi, che, se il fideiussore ha agito, come persona fisica, per uno scopo che esula dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con l’attività dell’impresa debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore. Infatti, la circostanza che la garanzia sia prestata a favore di un imprenditore non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore. La Suprema Corte fonda la propria decisione sull’insegnamento della giurisprudenza comunitaria, in tema di interpretazione della direttiva 93/13 avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti con i consumatori: la Corte di Giustizia Europea è infatti ormai ferma nel ritenere applicabile la direttiva anche al caso del consumatore che abbia stipulato la fideiussione per garantire le obbligazioni di un imprenditore (debitore principale) verso una banca, ad esempio, quando agisce come privato estraneo all’attività professionale dell’ imprenditore garantito: “È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito».

Il nuovo orientamento non nega il rapporto di accessorietà tra il contratto principale e quello di garanzia, ma limita tale interdipendenza al contenuto delle obbligazioni assunte. Infatti, il rapporto subordinato di un contratto rispetto all’altro non può spingersi sino ad incidere sulla qualificazione di uno dei contraenti, e l’accessorietà non può far diventare il fideiussore come un “doppione” del debitore principale. In conclusione, la Suprema Corte intende offrire una tutela rafforzata a favore del fideiussore, che, in qualità di garante, si trova in una condizione di disparità di trattamento con il creditore. La valutazione della reale qualità del garante è rimessa al giudice di merito, che dovrà accertare, di volta in volta, se il fideiussore abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale, oppure se abbia prestato la garanzia in connessione allo svolgimento delle loro personali attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla attività dell’imprenditore garantito.