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Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust

Parere

FIDEIUSSIONE BANCARIA CON MODELLO ABI E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST

Anche il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 53/2019, ha aderito alla tesi della nullità della fideiussione bancaria con modello ABI, poi dichiarato dalla Banca d’Italia contrario alle normative europee sulla concorrenza.

Il Giudice bellunese, sul presupposto delle risultanze cui è giunta la Banca d’Italia con il provvedimento n. B423 del 2 maggio 2005, ha confermato che “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l’esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”, disponendo che le clausole pattizie ai sensi delle quali il fideiussore sia tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo“, “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate, che ricalcano in toto lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Anche la Cassazione, pur in presenza di alcuni “distinguo” in punto di onere probatorio e nullità parziale, sembra propendere per la tesi che vede nel modello fideiussorio ABI 2005 un’intesa restrittiva della concorrenza da parte degli stessi istituti di credito, i quali, di fatto, hanno finito col proporre ai propri clienti le medesime condizioni di contratto, in evidente violazione all’art. 2 della c.d. Legge antitrust (l. 287/1990).

I giudici di legittimità hanno rilevato che la dichiarazione di nullità del contratto “a valle”, non possa prescindere – almeno in via preliminare – dall’accertamento della illiceità dell’intesa, tanto da statuire l’automatica nullità di queste tipologie contrattuali, non ritenendo necessario neppure un accertamento in ordine alla concreta illegittimità delle clausole. La valutazione sul merito, invero, sarebbe già stata effettuata a monte dalla Banca d’Italia con il provvedimento più volte richiamato e pertanto non sarebbe necessaria alcuna valutazione in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.