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- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
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FACEBOOK TI CANCELLA IL PROFILO? HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI
Il profilo social, oggi, non è solo un archivio di dati ed informazioni personali, ma un vero e proprio rapporto contrattuale tra l’utente e il prestatore del servizio; l’immotivato recesso, dunque, è fonte di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Bologna, in data 10 marzo 2021, ha infatti definito come un profilo o una pagina social, in particolare Facebook, rappresenta nell’attualità un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti, non essendo solo «una occasione ludica o di intrattenimento ma altresì un luogo, seppur virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e di comunicazione del proprio pensiero».
Le informazioni contenute in un profilo o in una pagina Facebook, secondo il Tribunale, incidono enormemente sia sull’immagine che sull’identità pubblica di una persona, tanto da condizionarne la vita sociale sia nella sfera privata che in quella pubblica e professionale; la piattaforma che gestisce queste informazioni, di conseguenza, non può recedere senza preavviso e senza motivazione alcuna da questo rapporto.
Inoltre, proprio in virtù del grande impatto dei contenuti social sulla vita pubblica e privata del proprietario, la prestazione di quest’ultimo non può essere considerata gratuita, ma suscettibile di una valutazione patrimoniale; ed è proprio su questo aspetto che si fonda l’eventuale pretesa di risarcimento del danno.
Nel concreto, la decisione del Tribunale verteva sull’improvvisa cancellazione di alcune pagine Facebook, senza che il proprietario potesse fare nulla per impedirlo e senza che venisse concessa alcuna motivazione. Come evidenziato dal Giudice, la rimozione dei contenuti e la sospensione o la cancellazione di un account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale ed in particolare per le violazioni degli standard della piattaforma stessa (Standard della community, tra i quali rientrano la diffusione di discorsi d’odio o discriminatori oppure di notizie false), ma non può avvenire altrimenti; la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente – e senza alcun avvertimento all’utente stesso – configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell’articolo 1218 c.c..
In sostanza, quindi, ogni pagina Facebook identifica il proprietario sia sul piano privato che su quello pubblico ed è suscettibile di valutazione economica; in ragione di ciò, la cancellazione priva di ragione pone in capo alla stessa piattaforma gestrice un obbligo di risarcimento dei danni.