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Eredità e diritto di abitazione del secondo coniuge

EREDITÀ E DIRITTO DI ABITAZIONE DEL SECONDO CONIUGE

 

Una recente pronuncia della Cassazione (sez. civile II n. 15000/2021) ha affrontato il tema relativo alla possibilità o meno dell’acquisizione del diritto di abitazione in favore del coniuge di defunto in caso di comproprietà con terzi dell’immobile adibito ad abitazione familiare.

Nel concreto, il problema era sorto in seguito alla richiesta della moglie di secondo letto del de cuius di riconoscimento del diritto di abitazione della casa coniugale, casa di comproprietà del defunto e della moglie di primo letto di questo, sulla base del disposto dell’art. 540 c.c., secondo comma, secondo il quale al coniuge è riservato il diritto di abitazione anche quando concorra con altri chiamati all’eredità.

Richiamando una precedente giurisprudenza della stessa (Cass. n.6691/2000), la Corte ha sottolineato il principio secondo cui il presupposto affinché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo. Fondando la propria decisione su questa massima, quindi, la Corte ha negato la possibilità di riconoscere il diritto di abitazione in capo al secondo coniuge in presenza di un diritto di comproprietà con il coniuge precedente.

Conseguentemente, sulla base dell’impossibilità di riconoscere tale diritto all’abitazione in caso di comproprietà, la Corte ha trattato anche un altro aspetto, vale a dire quello dell’attribuzione dell’equivalente monetario dello stesso diritto di abitazione.

Sempre con riferimento al caso concreto, infatti, si lamentava altresì la mancata valorizzazione in controvalore pecuniario del diritto all’uso dell’abitazione per il coniuge di secondo letto del de cuius. In merito, secondo la Corte, l’impossibilità di configurare il diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite implica conseguentemente l’impossibilità di conseguire una valorizzazione monetaria per lo stesso diritto.