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Decreto Banche Venete ed interruzione delle cause pendenti

DECRETO BANCHE VENETE ED INTERRUZIONE DELLE CAUSE PENDENTI

In merito al problema degli effetti del D.L. 99/17 Banche Venete sui contenziosi in essere con le due Banche interessate dal decreto, dobbiamo distinguere la questione processuale dalla questione di merito.

A livello procedurale, prevedendo la legge la forma dell’ordinanza per il provvedimento di interruzione e postulando l’ordinanza la previa costituzione del contraddittorio, appaiono del tutto illegittimi quei provvedimenti di interruzione assunti senza contraddittorio per la sola istanza della parte interessata, così come appaiono ancor più  illegittimi quei provvedimenti interruttivi addirittura assunti d’ufficio sul presupposto che il D.L. 99/17  costituisca fatto notorio da porre a fondamento della decisione.

L’unica soluzione percorribile per i casi in cui la parte interessata depositi istanza di interruzione della causa è quella assunta dal Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Dott. Munaro con il decreto n° 5593/2017 del 21.07.2017, secondo il quale, appunto in caso di istanza di interruzione depositata dalla parte interessata, vista l’obbligatorietà per il Giudice di decidere con ordinanza, deve essere fissata apposita udienza per la discussione per rispettare il principio del contraddittorio.

Naturalmente deve considerarsi, sotto l’aspetto procedurale, assunto regolarmente in contraddittorio fra le parti, il provvedimento di interruzione reso in sede di udienza di prima comparizione, di trattazione o istruttoria o di discussione, svolta, già da tempo prefissata, in questo periodo di provvisoria vigenza del D.L. 99/17.

A livello sostanziale la questione della interruzione della causa per la liquidazione coatta amministrativa delle Banche non trova precedenti.

È da rilevare che:

– l’art. 83 2° comma T.U.B. non richiama l’art. 43 3° comma L.F. che prevede effetti interruttivi per le cause pendenti nel caso di fallimento;

– i precedenti giurisprudenziali, anche della Suprema Corte, secondo i quali la liquidazione coatta amministrativa determina l’interruzione della causa, riguardano l’art. 200 L.F. e non anche l’art. 83 T.U.B.;

– in tema di cooperativa c’è un precedente del TAR Emilia Romagna 09.07.2014 (in www.LexItalia.it) secondo il quale la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa non determina l’interruzione della causa;

– il principio di esigenza di certezza giuridica, espresso nel principio di conservazione delle procedure concorsuali ricavabile dalla L. Fall., art. 21, ed estensibile nei limiti di compatibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, consente che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’apertura della procedura – con la conseguente nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisca un “fatto giuridico” di per sè idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore, in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto.

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