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Decorrenza della prescrizione nel contratto finanziario del diritto di ripetizione di somme

Parere

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEL CONTRATTO FINANZIARIO DEL DIRITTO DI RIPETIZIONE DI SOMME

La prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte in base a un contratto affetto da nullità inizia a decorrere – secondo giurisprudenza della Cassazione consolidata e costante – dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che si assume sine titulo. In applicazione di questo principio, nei servizi finanziari, in caso di nullità del contratto finanziario, il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme impiegate nell’investimento si identifica con il giorno in cui quest’ultimo è stato effettuato.

Parimenti il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi stabiliti dalle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, quali ad esempio gli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oppure gli obblighi inerenti alla profilatura oppure, ancora, gli obblighi di adeguatezza e/o di appropriatezza, che attengono tutti pur sempre alla fase genetica dell’investimento, si deve necessariamente identificare con quello in cui l’inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente, la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Il dies a quo può anche ravvisarsi nel giorno in cui si manifesta la perdita sull’investimento compiuto, ma solo in quei casi in cui l’evento perdita è una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti sia nella fase precontrattuale che nella fase esecutiva del contratto da parte dell’intermediario.