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DANNO DA EMOTRASFUSIONE: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA SCOPERTA DEL RAPPORTO CAUSALE
La Cassazione (Cass. civ. ord. 12966-2022) è intervenuta sul tema del danno patito in seguito ad infezione da HIV in seguito a trasfusione (danno da emotrasfusione) e la conseguente richiesta di risarcimento danni. Nello specifico, punto critico era l’individuazione del momento da cui far decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria.
La questione giunta innanzi alla Corte di Cassazione verteva sulla possibilità che il giudice, attraverso elementi presuntivi, potesse retrodatare il momento di decorrenza del termine prescrizionale all’effettiva conoscenza che il malato avesse avuto del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia. Da un lato, infatti, a norma degli artt. 2935 e 2947, co. 1, c.c., il dies a quo era da individuarsi al momento della presentazione della domanda di indennizzo, poiché in quel momento si poteva avere certezza della consapevolezza del malato e dei suoi familiari circa il rapporto causale tra la malattia e le trasfusioni; dall’altro, ciò non escludeva la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della malattia ad un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze, e quindi individuare anche un antecedente dies a quo della prescrizione.
La Corte, nell’ordinanza in commento, cerca di individuare quali sono i mezzi a disposizione dell’interprete per “spostare” l’inizio di decorrenza del termine di prescrizione ad un momento antecedente a quello della richiesta di indennizzo; nello specifico, importante ruolo lo operano le presunzioni e tutte quelle informazioni che, in concreto, risultano idonee a provare l’effettiva conoscenza o l’astratta conoscibilità, in capo al malato, del rapporto causale tra trasfusione e malattia.
Richiamando il principio secondo cui, in caso di contagio riferibile a emotrasfusione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenza scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento della struttura ospedaliera, la Corte evidenzia come il termine ultimo per la decorrenza della prescrizione sia quello della richiesta di indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). Ciò nonostante, il giudice può effettivamente indagare sull’esatto momento in cui il malato è venuto a conoscenza del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia, accertamento che può essere compiuto anche attraverso presunzioni semplici; in questo caso, però, il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto dovrà essere circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura. Di conseguenza, incorre in errore il giudice che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. Ciò che rileva per il termine prescrizionale e l’art. 2935 c.c., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, è il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell’infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l’ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale.