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LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
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Archivio Sentenze
- Trib. Treviso 12.12.23 provvedimento
- Trib. Treviso 11.02.22 N°208
- Trib. Treviso 26-05-21 ord.
- Trib. Venezia Sentenza non definitiva
- Trib. Milano 31.01.19 N°1004
- Corte Appello Trieste 18.07.19 N°511
- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
- Trib. Treviso 11.03.20 n°477
- Corte Appello Trieste 30.01.20 n.39
- Trib. Taranto 20.05.19 n°1348
- Corte Appello Venezia 04.09.19 n°3479
- Corte Appello Trieste 24.04.19 N° 261
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
Archivio Pareri
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- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
- Nullità della fideiussione rilasciata su schema contrattuale ABI
- La disciplina giuridica delle startup innovative
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Archivio articoli
DALL’ARCHIVIO: NULLITA’ DEL SINGOLO ORDINE DI ACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN MANCANZA DI FORMA SCRITTA
La Banca che ha consigliato al cliente ed eseguito l’acquisto di titoli obbligazionari senza provvedere alla raccolta di uno specifico ordine scritto deve restituire al cliente l’intera somma addebitata per l’acquisto del prodotto.
Questo è il principio fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Belluno Sez. I civ. n. 448/2006 ai sensi della quale deve ritenersi integrata la violazione da parte della Banca delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’intermediazione finanziaria nella parte relativa alla prescrizione di forma quando la stessa Banca omette di acquisire dal cliente il singolo ordine di acquisto.
La prescrizione di forma richiesta dalla legge speciale, anche regolamentare, che disciplina l’attività di intermediazione finanziaria, dà luogo alla nullità del singolo ordine di acquisto a norma dell’art. 1418 I°c. c.c. configurando una violazione di norma imperativa che stabilisce un requisito di validità della fattispecie negoziale.