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Dall’archivio: Nullità del singolo ordine di acquisto titoli obbligazionari in mancanza di forma scritta

DALL’ARCHIVIO: NULLITA’ DEL SINGOLO ORDINE DI ACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN MANCANZA DI FORMA SCRITTA

La Banca che ha consigliato al cliente ed eseguito l’acquisto di titoli obbligazionari senza provvedere alla raccolta di uno specifico ordine scritto deve restituire al cliente l’intera somma addebitata per l’acquisto del prodotto.

Questo è il principio fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Belluno Sez. I civ. n. 448/2006 ai sensi della quale deve ritenersi integrata la violazione da parte della Banca delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’intermediazione finanziaria nella parte relativa alla prescrizione di forma quando la stessa Banca omette di acquisire dal cliente il singolo ordine di acquisto.

La prescrizione di forma richiesta dalla legge speciale, anche regolamentare, che disciplina l’attività di intermediazione finanziaria, dà luogo alla nullità del singolo ordine di acquisto a norma dell’art. 1418 I°c. c.c. configurando una violazione di norma imperativa che stabilisce un requisito di validità della fattispecie negoziale.

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