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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PIÙ PARTI CON IL MEDESIMO DIFENSORE E CONFLITTO D’INTERESSI
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha recentemente dibattuto la questione delle conseguenze sulla costituzione in giudizio di più parti attraverso medesimo procuratore in caso di conflitto d’interessi tra le stesse parti (sentenza 8463/2022).
Il caso di specie vedeva, in un giudizio di cassazione, la costituzione con il medesimo difensore, quali controricorrenti per il rigetto del ricorso, sia della Banca in liquidazione coatta amministrativa, a favore della quale si era pronunciato il giudice d’appello nella sentenza impugnata, sia della Banca cessionaria di attività e passività aziendali. Quest’ultima, però, proponeva pure ricorso incidentale per vedersi accertata quale cessionaria la propria titolarità del rapporto controverso, portando il ricorrente ad eccepire l’invalidità di entrambe le costituzioni, influenzate dal conflitto d’interessi presente tra le due parti nel giudizio di Cassazione, con la conseguente impossibilità di costituzione in giudizio attraverso lo stesso procuratore.
La Corte Suprema, affidandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali (v, per esempio, Cass. 1143/2020), ha ricordato come nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto d’interessi è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso difensore; devono infatti essere considerati i principi costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, valori investiti dal limite della costituzione in giudizio in caso di conflitto d’interessi, la cui violazione può anche essere rilevata d’ufficio. Oltre che principi di rango costituzionale, subentra altresì una valutazione di natura deontologica, posto che ciò costituirebbe elemento di negativa valutazione essendo imposto al professionista, all’art. 24 del codice di deontologia forense, di non assumere l’assistenza di parti con posizioni in contrasto tra di loro.
Nel caso di specie, la situazione di conflitto era ravvisabile tra la Banca in liquidazione c.a. e la Banca cessionaria. L’indice di valutazione della Corte si è riferito alle linee di difesa presentate dal procuratore, divergenti nel presupposto e indicatrici di soluzioni diverse, posto che l’una affermava l’improcedibilità della domanda, così assumendo di essere ancora parte passivamente legittimata, mentre l’altra affermava di essere divenuta titolare esclusiva del rapporto per effetto della cessione di attività e passività, così evidenziando due posizioni contrapposte nell’essenziale profilo dell’assunzione della lite dal lato passivo.
Di fronte a tali prospettazioni, la Corte ha ritenuto in conflitto di interessi le due parti controricorrenti, così determinando l’invalidità della costituzione in giudizio di entrambe.