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Conflitto di interessi e diritto del cliente al rimborso dell’intera somma addebitata per l’acquisto di prodotti finanziari emessi dalla stessa banca

CONFLITTO DI INTERESSI E DIRITTO DEL CLIENTE AL RIMBORSO DELL’INTERA SOMMA ADDEBITATA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA STESSA BANCA

La banca che ha consigliato al cliente ed eseguito l’acquisto di un fondo comune di investimento gestito dalla stessa, anche mediante società collegata e/o controllata, deve restituire al cliente l’intera somma addebitata per la sottoscrizione di tale fondo.

Questo è il principio fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Venezia Sez. I civ. n. 1293/2015 pubblicata il 15.04.2015 ai sensi della quale deve ritenersi integrata la violazione da parte della Banca delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’intermediazione finanziaria nella parte relativa al conflitto di interessi, quando la stessa Banca consente che il cliente investa una ingente parte del patrimonio in un fondo comune di investimento gestito dalla medesima o da società ad essa controllata o collegata. In tal caso il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi comportamentali incombenti sulla Banca ed il danno costituito dalla perdita totale o parziale dell’investimento è in re ipsa. Ai fini dell’individuazione del danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità fra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile alla Banca, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l’intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un’operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi.

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