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BANCHE E DIAMANTI: LA BANCA RISARCISCE PER INTERO IL CLIENTE
Con la sentenza n. 208 del 11.02.2022 il Tribunale di Treviso ha confermato quella linea giurisprudenziale che impone alla Banca di risarcire per intero il Cliente della perdita subita per l’acquisto di diamanti.
Il caso è quello come tantissimi altri. Il Cliente di una nota Banca viene sollecitato dalla Banca all’acquisto di diamanti perché investimento sicuro e di buon rendimento e a tal fine firma presso la banca di fiducia contratti di acquisto e di deposito del prezioso con una società terza depositaria del diamante, investendo una certa somma. Ben presto il Cliente si accorge che il prezzo esborsato per l’acquisto è quasi il triplo del reale prezzo di mercato del diamante e si rivolge alla Banca per la restituzione del bene e per il risarcimento del danno.
Nei numerosi contenziosi apertisi le Banche sono solite negare il risarcimento e ricostruiscono il rapporto con il Cliente nella vendita dei diamanti alla stregua di meri segnalatori di pregi. Il segnalatore avrebbe la possibilità di indirizzare i propri contatti verso altri soggetti che possono soddisfare le loro necessità di investimento, evidenziandone i pregi, e la loro figura sarebbe assimilabile a quella del procacciatore d’affari.
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto inverosimile tale ricostruzione ed ha invece assegnato alle banche un ruolo da protagonista nella vendita di diamanti: “le banche non si sono limitate a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare da …, ma hanno svolto un illecito ruolo attivo consistito nel consigliare l’acquisto ai clienti; nel mettere a disposizione dei clienti il materiale divulgativo e informativo; nell’inoltrare l’ordine di acquisto; nell’ospitare le parti presso i loro locali per la consegna del diamante. Così, data la qualifica professionale dell’interlocutore, ingeneravano nei clienti il legittimo affidamento circa la bontà dell’acquisto, circa la giustezza del prezzo, circa la successiva facile vendibilità dei diamanti acquistati.
Le banche, quali soggetti qualificati, hanno svolto un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti”.
Ne discende che la Banca è tenuta a risarcire il Cliente della integrale perdita dell’investimento. Scrive al riguardo il Tribunale: “La banca non è un soggetto qualsiasi, è un operatore qualificato; il cliente legittimamente fa affidamento su quanto la banca riferisce, descrive, consiglia. Se la banca propone l’acquisto del diamante valutandolo come sicuro e propone di acquistarlo al prezzo indicato dal venditore, allora il cliente legittimamente confida sul fatto che la banca abbia effettuato le opportune verifiche su quanto gli viene riferito. Se poi risulta che … ha fissato il prezzo in modo ingannevole, spacciandolo per quotazione di mercato, e in misura notevolmente superiore al reale valore del diamante, l’acquirente potrà chiedere i danni alla banca con la quale ha instaurato un rapporto di consulenza e che ha agevolato l’acquisto. La partecipazione della banca all’acquisto del diamante – nel senso sopra descritto, non quale parte contrattuale – la rende responsabile ai sensi dell’art. 1173 c.c.
Il risarcimento dovuto è pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore indicato nel listino Rapaport all’epoca dell’acquisto”.